INPS - BANDO DI CONCORSO Borse di studio “CORSO DI LINGUE IN ITALIA”

lunedì, 22 giugno 2020

                                             

 

 

 

 

 

ANNO 2020

 

 

             

Indice

 

 

Art. 1 Soggetti del concorso

Art. 2 Oggetto e finalità del concorso

Art. 3 Requisiti di ammissione al concorso

Art. 4 La domanda di iscrizione in banca dati, la richiesta del PIN dispositivo dell’utente richiedente e del Pin del soggetto fornitore.

Art. 5 Attestazione ISEE

Art. 6 La domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico

Art. 7 Graduatoria degli ammessi con riserva - Pubblicazione

Art. 8 Adempimenti a cura del richiedente successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva

Art. 9 Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione elenco assegnatari definitivi

Art. 10 Importo della borsa di studio e modalità di erogazione

Art. 11 Modalità di trasmissione della documentazione

Art. 12 Disciplina della mancata produzione della documentazione finale, della mancata frequenza e del ritiro anticipato

Art. 13 Accertamenti e sanzioni

Art. 14 Istanze di riesame e ricorsi giurisdizionali

Art. 15 Responsabile del procedimento

Art. 16 Note informative

 

  

Art. 1 – Soggetti del concorso

  1. All’interno del presente bando sono previste tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario, il richiedente.
  2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:
    • il dipendente e il pensionato della Pubblica Amministrazione iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
    • il pensionato utente della Gestione Dipendenti Pubblici ivi compresi i titolari di pensione indiretta o di reversibilità;
  3. Il beneficiario è lo studente destinatario della prestazione, come individuata all’art. 2, figlio o orfano del titolare del diritto e loro equiparati ai sensi dei successivi commi 4 e 5.
  4. Sono equiparati ai figli, i giovani regolarmente affidati.
  5. Sono equiparati agli orfani, i figli di titolare riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.
  6. Il richiedente, ovvero colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso, è individuato tra i seguenti soggetti:
    • il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario;
    • il coniuge del titolare, in caso di titolare deceduto e senza diritto alla pensione di reversibilità del coniuge stesso, in qualità di “genitore superstite” e il coniuge del titolare decaduto dalla responsabilità genitoriale, in qualità di “genitore richiedente”;
    • l’altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare del diritto, in caso di decesso di quest’ultimo o in caso di titolare del diritto decaduto dalla responsabilità genitoriale;
    • il tutore del figlio o dell’orfano del titolare del diritto.

 

Art. 2 – Oggetto e finalità del concorso

  1. Il presente bando di concorso è finalizzato a offrire a studenti che nell’anno scolastico 2019/2020 abbiano frequentato gli ultimi due anni della scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado (scuole medie) e di secondo grado (scuole superiori), borse di studio a parziale copertura delle spese per fruire in Italia di un corso di lingua straniera extracurriculare, tenuto al di fuori dell’orario scolastico, finalizzato a ottenere la certificazione (diploma linguistico) del livello di conoscenza della lingua A2, B1, B2, C1, C2 secondo il Quadro Europeo di riferimento (CEFR), rilasciato dai competenti Enti certificatori. La certificazione dovrà attestare il livello completo di lingua prescelto, con valutazione delle competenze scritte e orali, secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e non dovrà essere soggetto a scadenza temporale.

Il corso dovrà svolgersi nell’arco temporale da Settembre 2020 a Giugno 2021, per un periodo minimo di 4 mesi e prevedere la frequenza obbligatoria per un monte ore complessivo minimo di 60 ore (di 60 minuti) di lezione in presenza ovvero corsi on line in modalità sincrona per la medesima durata consentito solo per casi di emergenza sanitaria nazionale dichiarati dal Governo italiano.

Al termine del corso:

  • gli studenti che abbiano frequentato gli ultimi due anni della scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado (scuole medie) dovranno sostenere l’esame per conseguire la certificazione del livello A2 o B1 o B2 rilasciato dai competenti Enti certificatori;
  • gli studenti che abbiano frequentato la scuola secondaria di secondo grado dovranno sostenere l’esame per conseguire la certificazione del livello B1 o B2 o C1 o C2.
  1. L’Inps riconosce n. 6100 borse di studio come da tabella che segue:

 

Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/Gestione dipendenti pubblici

 

Numero di borse di studio 6.100

  • fino a n. 600 borse per ragazzi frequentanti la classe quarta e quinta della scuola primaria;

 

  • fino a n. 2000 borse per ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado (ex scuole medie);

 

  • fino a n. 3500 borse per ragazzi frequentanti la scuola secondaria di secondo grado;

 

 

  1. L’importo massimo di ciascuna borsa è pari a € 800,00 per la frequenza del corso di preparazione all’esame.
  2. L’importo della borsa erogabile in favore di ciascun avente diritto è individuato in base ai criteri indicati all’art. 10, commi 1 e 2.

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione al concorso

  1. Possono partecipare al concorso gli studenti di cui all’art. 1, comma 3, che frequentino, all’atto di presentazione della domanda, la classe quarta e quinta della scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado (scuola media) e di secondo grado (superiori) e che non siano maggiori di 23 anni.
  2. Il beneficiario non deve fruire o aver già fruito, per il medesimo anno scolastico, di altre provvidenze analoghe erogate dall'Istituto, dallo Stato o da altre Istituzioni pubbliche o private in Italia o all’estero di valore superiore al 50 % dell'importo della borsa di studio messa a concorso.
  3. Il beneficio è incompatibile con quello relativo al Bando di Concorso

INPS “Corso di lingua all’estero” e “Corso di lingua in Italia” ottenuto dallo studente per il rilascio dello stesso livello di certificazione della lingua per il quale intendono concorrere, secondo il quadro Europeo di riferimento.

 

Art. 4 - La domanda di iscrizione in banca dati, la richiesta del PIN dispositivo dell’utente richiedente e del Pin del soggetto fornitore.

  1. Prima di procedere alla compilazione della domanda, occorre essere iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dall’Istituto come “richiedenti” della prestazione. I richiedenti la prestazione che non risultino iscritti nella predetta banca dati dovranno, quindi, preventivamente presentare richiesta d’iscrizione alla stessa.
  2. Il modulo di richiesta di iscrizione in banca dati può essere prelevato direttamente dal nuovo portale www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca in alto a destra le parole: modulo AS150. Il modulo, debitamente compilato, deve essere, poi, presentato dal richiedente alla sede provinciale INPS competente per territorio, attraverso i canali di seguito elencati:
    • recandosi direttamente presso la sede provinciale competente per territorio;
    • inviandone una copia digitalizzata a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC della sede provinciale competente per territorio;
    • inviandone una copia digitalizzata a mezzo posta elettronica, all’indirizzo mail della sede provinciale competente per territorio, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
    • inviandolo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
    • trasmettendolo via fax, al numero della sede provinciale competente per territorio, allegando copia del documento d’identità in corso di validità.
  3. Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica cui inviare i predetti moduli sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione Contatti> Le sedi Inps.
  4. Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di un “PIN” dispositivo, utilizzabile per l’accesso a tutti i servizi online messi a disposizione dall’Istituto.
  5. Il PIN è un codice univoco identificativo personale che rileva l’identità del richiedente.

Il Pin dispositivo si può richiedere:

  • on line, accedendo al nuovo portale www.inps.it e seguendo il percorso: Contatti> Assistenza> Ottenere e gestire il PIN>

Richiedere e attivare il PIN;

  • tramite il contact center;
  • presso gli sportelli delle Sedi INPS.

Per ottenere il PIN, tramite la procedura on line o tramite il contact center, occorrono alcuni giorni. Pertanto, chi ne fosse sprovvisto deve provvedere tempestivamente. L’Istituto non sarà responsabile per il mancato invio della domanda da parte di utenti che non hanno ottenuto il PIN in tempo utile.

  1. Una volta ottenuto il PIN dispositivo, è possibile accedere ai servizi dal sito internet istituzionale www.inps.it digitando nel motore di ricerca le seguenti parole: ““Corso di lingue in Italia…”, cliccando poi sulla relativa scheda prestazione e quindi cliccando su “Accedi al servizio”. Accedere all’area riservata tramite codice fiscale e PIN.
  2. Per tutte le informazioni relative al PIN, è possibile consultare la scheda informativa disponibile dal sito istituzionale seguendo il percorso: Contatti> Assistenza> Ottenere e gestire il PIN> Richiedere e attivare il PIN.

 

Art. 5– Attestazione ISEE

  1. Il richiedente la prestazione, prima dell’inoltro della domanda di partecipazione al concorso, può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE ordinaria o ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L’attestazione ISEE è rilasciata dall’INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.
  2. L’utente potrà, quindi, richiedere la certificazione ISEE 2020. Nel caso sia già stata emessa un’attestazione ISEE 2020, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell’attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall’INPS.
  3. Qualora, in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, ai fini della determinazione della borsa di studio massima di cui all’art. 10, comma 1, verrà applicata la percentuale legata alla fascia di ISEE più elevata e, ai fini del posizionamento in graduatoria, saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 7, comma

2.

  1. L’Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata trasmissione telematica della DSU da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all’interno della medesima attestazione.
  2. L’acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all’interno del sito istituzionale www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca la parola “ISEE”.

Art. 6 – La domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico

  1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, come individuato dall’art. 1, comma 6, esclusivamente per via telematica, accedendo dalla home page del sito internet istituzionale www.inps.it e digitando nel motore di ricerca le parole: “Corso di lingue in Italia…”, cliccare sulla relativa scheda prestazione e cliccare su “Accedi al servizio”. Accedendo all’area riservata al richiedente, tramite codice fiscale e PIN dispositivo, è possibile effettuare le successive scelte: per aree tematiche – attività sociali o, in alternativa, per ordine alfabetico, o, in alternativa, per tipologia di servizio – domande –Corso di lingue in Italia – domanda. Selezionando la voce “Inserisci domanda” sarà visualizzato il modulo da compilare, in cui compaiono già i dati identificativi del soggetto richiedente. Per le comunicazioni da parte dell’Istituto, saranno utilizzati i recapiti presenti nel Pin.
  2. In caso sia presente più di un partecipante all’interno dello stesso nucleo familiare è necessario che il richiedente presenti una domanda per ciascuno di essi.
  3. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui all’art. 7, nella domanda dovranno essere indicati, a pena d’esclusione tutti i voti conseguiti a giugno nell’anno scolastico 2019/2020, a esclusione della sola materia “religione”, compreso il voto in condotta, salvo il caso di dichiarazione di mancata valutazione da parte dell’Istituto scolastico.

 Dovranno, inoltre, essere compilati tutti i campi identificativi del relativo ciclo di studi frequentato nell'anno scolastico 2019/2020 e quelli identificativi dell’Istituto scolastico.

  1. La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario inviare una nuova domanda. L’Istituto istruirà soltanto l’ultima domanda valida ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente bando.
  2. In caso di particolari difficoltà nell’utilizzo della procedura telematica per l’invio della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall’Istituto (guida alla compilazione della domanda, assistenza telefonica tramite Contact Center, etc.) e non riconducibili a problematiche relative al PIN o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero 803164 gratuito da telefono fisso e 06 164 164 a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore.
  3. La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell’art. 1, comma 6 del presente bando, a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 25/06/2020 e non oltre le ore 12,00 del giorno 03/08/2020.

 

Art. 7 – Graduatorie degli ammessi con riserva - Pubblicazione

  1. L’Istituto, entro il 15 settembre 2020, tenuto conto del numero di contributi erogabili con riferimento a ciascuna tipologia di classe frequentata e dei criteri di cui al comma 2, pubblica sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, tre graduatorie degli ammessi con riserva, come di seguito indicato:
    • graduatoria relativa a studenti iscritti nell’anno scolastico 2019/2020 alla classe quarta e quinta della scuola primaria (scuola elementare);
    • graduatoria relativa a studenti iscritti nell’anno scolastico 2019/2020 alle classi della scuola secondaria di primo grado (ex scuole medie);
    • graduatoria relativa a studenti iscritti nell’anno scolastico 2019/2020 alle classi della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore);
  2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono redatte attraverso procedura informatizzata, nel rispetto dei seguenti criteri:
    • studenti che hanno conseguito la promozione nell’anno scolastico

2019/2020 anche in presenza di debiti formativi;

  • studenti che non hanno conseguito la promozione nell’anno scolastico 2019/2020.

All’interno di ciascuna categoria di cui alle precedenti lettere, i potenziali beneficiari verranno graduati per ordine decrescente sulla base della somma algebrica tra la media matematica dei voti conseguiti a giugno nell’anno scolastico 2019/2020 (inclusi i voti dei debiti formativi) e il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE relativo al nucleo familiare in cui compare il partecipante al concorso, come di seguito specificato:

 

Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza

Punti

fino a € 8.000,00

5.5

da € 8.000,01 a € 16.000,00

5

da € 16.000,01 a € 24.000,00

4.5

da € 24.000,01 a € 32.000,00

4

da € 32.000,01 a € 40.000,00

3.5

da € 40.000,01 a € 48.000,00

3

da € 48.000,01 a € 56.000,00

2.5

da € 56.000,01 a € 64.000,00

2

da € 64.000,01 a € 72.000,00

1.5

superiore a € 72.000,00 o in caso di mancata rilevazione di valida DSU alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso

1

In caso di mancata presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al rilascio del valore ISEE ordinario o ISEE minorenni 2020, relativo al nucleo familiare in cui compare il potenziale beneficiario, verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE massima.

Nel caso di studente che abbia frequentato nell’anno scolastico 2019/2020 l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado (la terza media) ovvero l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) dovranno esser inseriti i voti di ammissione agli esami conseguiti a giugno.

  1. Se lo studente ha ottenuto la valutazione in giudizio o in lettere, il richiedente potrà convertirli in voto numerico, in base alla seguente tabella:

 

Valutazioni in giudizio

Ottimo             Distinto           Buono              Discreto          Sufficiente      Insufficiente

ed                      ed                      ed                      ed                      ed                      ed

equivalenti equivalenti equivalenti equivalenti equivalenti equivalenti

Valutazioni in lettere

A

B

C

D

E

F /Fx

Voto equivalente

10

9

8

7

6

5

 

 

  1. Il richiedente dovrà dichiarare in procedura se, rispetto al beneficiario, la scuola non sia tenuta a rilasciare valutazioni di merito scolastico, né in voti né in giudizi. La procedura attribuirà a tale studente una media pari a 6.
  2. A parità di punteggio, si adotteranno i seguenti criteri in ordine di priorità:
    • sarà preferito lo studente orfano o equiparato all’orfano, come definito all’art. 1, comma 5;
    • sarà preferito lo studente appartenente a un nucleo familiare con classe di indicatore ISEE inferiore, collocando per ultimi gli studenti che non hanno presentato la DSU;
    • sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore.
  3. L’ammissione con riserva sarà comunicata a tutti gli interessati con messaggio inviato all’indirizzo di posta elettronica o mediante sms al numero di telefono mobile, presenti nel Pin.
  4. Nella comunicazione a cura dell’Istituto, di cui al comma precedente, saranno indicati gli adempimenti successivi a cura del richiedente la prestazione, nonché l’importo della borsa erogabile, determinato ai sensi dell’art. 10, oltre alle modalità e condizioni di erogazione delle borse, conformi a quanto previsto nel presente bando di concorso.

 

Art. 8 – Adempimenti a cura del richiedente successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva

  1. Entro il 1° ottobre 2020 il richiedente la prestazione in favore dello studente ammesso con riserva al beneficio, ai sensi delle graduatorie di cui all’art. 7, dovrà accedere in procedura per:
    • caricare in procedura il documento contrattuale che attesti l’iscrizione del beneficiario della prestazione a un corso di lingua straniera avente le seguenti caratteristiche:

i) corso di preparazione agli esami per la certificazione del livello di conoscenza sia finalizzato a ottenere la certificazione del livello di conoscenza della lingua secondo il Quadro Europeo di riferimento (CEFR), rilasciata dai competenti Enti certificatori. La certificazione dovrà attestare il livello completo di lingua prescelto, con valutazione delle competenze scritte e orali secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e non dovrà essere soggetto a scadenza temporale. - A2, B1 e B2 (per le scuole primarie e secondarie di primo grado);

- B1, B2, C1 e C2 (per le scuole secondarie di secondo grado). ii) si svolga per un periodo minimo di 4 mesi e massimo di 9 mesi, preveda la frequenza obbligatoria di almeno 60 ore (di 60 minuti) di lezione in presenza ovvero corsi on line in modalità sincrona della medesima durata consentiti solo per casi di emergenza sanitaria nazionale dichiarati dal Governo italiano;

  • caricare in procedura copia di fattura, o documento equipollente, intestata al richiedente la prestazione, per l’importo corrispondente ad almeno il 50% del costo del corso di lingua. Il richiedente ha facoltà di produrre, già in questa fase, la fattura o il documento equipollente relativa al 100% del costo del corso di lingua. Nella fattura o nel documento equipollente deve essere indicato il nominativo del beneficiario quale iscritto al corso di lingua;
  • rendere in procedura formale dichiarazione di impegno alla restituzione delle somme erogate dall’Inps nei casi previsti dal successivo art. 12 del presente bando;
  • indicare in procedura il codice IBAN intestato o cointestato al richiedente ove l’Istituto effettuerà il versamento del contributo;
  • completare le operazioni di cui alle lettere a), b), c), e d), utilizzare il tasto funzione “Invio dati a INPS”, per consentire alla pratica di transitare nello stato che consenta la verifica della documentazione.
  1. In caso di mancato rispetto degli adempimenti e dei termini di cui al comma precedente del presente articolo, il beneficiario ammesso con riserva verrà considerato rinunciatario ed escluso definitivamente dal concorso.

Art. 9 – Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione elenco assegnatari definitivi

  1. L’Istituto procederà all’eventuale scorrimento delle graduatorie una sola volta, entro il 22 ottobre 2020, rendendo possibile la visualizzazione della posizione idonea nell’Area riservata.
  2. I beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie dovranno procedere agli adempimenti di cui all’art. 8 entro il 16 novembre 2020. Scaduto il predetto termine senza che siano stati eseguiti gli adempimenti di cui all’art. 8, il beneficiario ammesso con riserva verrà considerato rinunciatario ed escluso definitivamente dal concorso.
  3. A fini del rispetto delle norme sulla trasparenza, a conclusione di tutti i corsi, l’Istituto procederà a pubblicare l’elenco degli assegnatari del beneficio sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso.

 

Art. 10 – Importo della borsa di studio e modalità di erogazione

  1. Fermo restando l’importo massimo concedibile indicato all’art. 2, comma 3, il valore della borsa di studio erogabile per la frequenza del corso di preparazione all’esame in favore del relativo beneficiario è determinato in misura percentuale sull’importo più basso tra la borsa di studio massima erogabile (pari a € 800,00) e il costo del corso di lingua, in relazione al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, come di seguito indicato:

 

Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza

Percentuale di riconoscimento rispetto al valore massimo erogabile

 

 

fino a € 8.000,00

97%

da € 8.000,01 a € 16.000,00

95%

da € 16.000,01 a € 24.000,00

90%

da € 24.000,01 a € 32.000,00

85%

da € 32.000,01 a € 40.000,00

80%

da € 40.000,01 a € 48.000,00

75%

da € 48.000,01 a € 56.000,00

70%

da € 56.000,01 a € 72.000,00

65%

superiore a € 72.000,00 (ovvero in caso di mancata presentazione di DSU prima della domanda di

partecipazione)

60%

 

 

  1. Per i vincitori, l’Istituto, entro il 20 novembre 2020, disporrà nei confronti del richiedente la prestazione il pagamento dell’acconto, pari all’50% del contributo per i corsi ordinari.
  2. In caso di beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie, ai sensi dell’art. 9, la liquidazione dell’acconto, calcolato come previsto dal comma precedente, sarà disposta entro il 10 dicembre 2020.
  3. Successivamente alla conclusione del corso, entro il 1° ottobre 2021 il richiedente dovrà caricare in procedura, a pena di restituzione dell’acconto:
    • l’attestato riportante l’esito dell’esame relativo alla certificazione, di cui all’art. 2, comma 1;
    • copia della fattura o di documenti equipollenti intestati al richiedente la prestazione corrispondente al restante 50% del costo del corso di lingua, qualora non sia stata prodotta nei termini di cui all’art. 8, comma 1, lett. b, fattura o documento equipollente pari al 100%.
  4. A seguito della corretta acquisizione in procedura della documentazione di cui al precedente comma nei termini ivi previsti, l’Istituto erogherà al richiedente il saldo della borsa di studio dovuto entro il 16 novembre 2021.

 

Art. 11 – Modalità di trasmissione della documentazione

1. Tutta la documentazione, di cui al presente Bando dovrà essere acquisita nell’apposita procedura informatica.

 

Art. 12 –Disciplina della mancata produzione della documentazione finale, della mancata frequenza e del ritiro anticipato

  1. In caso di mancata produzione della documentazione di cui all’art. 10, entro il termine del 1° ottobre 2021, nonché in caso di mancata frequenza del corso o di ritiro anticipato o di mancato sostenimento dell’esame di cui all’art. 2, comma 1, il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell’importo erogato in acconto e non si darà luogo all’erogazione del saldo. I beneficiari che non provvedano alla restituzione delle somme percepite, saranno esclusi dai futuri Bandi in materia per i tre anni successivi.
  2. Nel solo caso in cui la mancata frequenza o il ritiro anticipato siano dovuti a gravi motivi, opportunamente documentati, quali patologie intervenute successivamente alla domanda, che compromettono la possibilità di accesso alla prestazione o di prosecuzione del corso di lingua da parte del beneficiario, eventi politico-sociali, calamità naturali, emergenze sanitarie, attestate da provvedimenti delle Autorità competenti, non si procederà al recupero dell’acconto nei confronti del richiedente la prestazione nei limiti della spesa effettivamente sostenuta e documentata dal richiedente.
  3. Nel solo caso in cui il corso di lingua sia stato completato ma non sia stato sostenuto l’esame per la certificazione della lingua per gravi motivi, opportunamente documentati, quali il decesso di un parente o di un affine entro il II grado del beneficiario, patologie intervenute successivamente alla conclusione del corso di lingua che compromettano la possibilità di sostenere l’esame finale da parte del beneficiario, ovvero patologie gravi di un parente entro il II grado del beneficiario, eventi politico-sociali, calamità naturali, emergenze sanitarie, attestate da provvedimenti delle Autorità competenti, non si procederà al recupero dell’acconto e si procederà all’erogazione del saldo a favore del richiedente la prestazione, se l’esame sia comunque sostenuto entro il 1° dicembre 2021.
  4. Qualora l’esame non sia stato sostenuto per patologie intervenute successivamente alla conclusione del corso di lingua che compromettono definitivamente la possibilità di sostenere l’esame non si procederà al recupero dell’acconto nei confronti del richiedente la prestazione qualora questi documenti la spesa effettivamente sostenuta per il corso di lingua e nei limiti di detta spesa.

 

 Art. 13 – Accertamenti e sanzioni

  1. Ai sensi dell’art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l’Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
  2. Ai sensi dell’art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’Agenzia delle Entrate procede con l’individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all’interno della DSU in sede di rilascio dell’attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.
  3. Nei casi di cui ai precedenti commi, l’Istituto procederà alla revoca del beneficio e all'attivazione delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite.

 

             

Art. 14 – Istanze di riesame e ricorsi giurisdizionali

  1. Eventuali istanze di riesame dovranno essere presentate alla Sede Inps territorialmente competente, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento contestato.
  2. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di Roma.

 

Art. 15 – Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Sede INPS territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del Richiedente.

 

Art. 16 - Note informative

  1. Sul portale istituzionale www.inps.it, all’interno dell’area riservata, è possibile visualizzare la domanda presentata, verificare lo stato della pratica, la positiva acquisizione dell’attestazione ISEE, l’esito del concorso.
  2. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest’ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

 

 

Roma, 15 giugno 2020

 

 

 f.to in originale Il Direttore centrale

Valeria Vittimberga